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Ordinanza 28 nov 2014 Tar Lazio Art.94 bis CDS

REPUBBLICA ITALIANA
Fonte sito istituzionale della Giustizia Amministrativa Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 13055 del 2014, proposto da LEASEPLAN, LEASYS S.P.A., ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. e ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate in Roma, via Principessa Clotilde n. 7 presso lo studio Tonucci & Partners e rappresentate e difese nel presente giudizio dagli avv.ti Alberto Fantini, Benedetto Blasi e Luca Spaziani contro – MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la
Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
– MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede
dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio; nei confronti di
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via di Villa
Sacchetti n. 11 presso lo studio dell’avv. Aristide Police che, unitamente agli avv.ti Francesco Guarino ed Aureliana Pera, lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti:
a) circolare prot. n. 15513 del 10.07.2014 adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed avente ad oggetto l’attuazione degli artt. 94 comma 4 bis del codice della strada e 247 bis d.p.r.. n. 495/1992;
b) nota MIT prot. n. 33691 del 06/12/12;
c) circolare MIT prot. n. 107746 del 15/12/2209;
d) circolare MIT prot. n. 85582 del18/09/2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno nonché dell’ACI;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento.
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2014 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che è opportuno accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendere l’efficacia della
circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 nella sola parte di specifico interesse (ai fini prettamente cautelari) delle ricorrenti e, precisamente, in relazione alle disposizioni di cui al punto E.3 concernente la “locazione senza
conducente” (pagg. 16 – 17 della circolare);
Considerato che la decisione in esame è dettata anche dall’esigenza di mantenere inalterato il quadro normativo e fattuale che caratterizza la fattispecie fino alla definizione del presente giudizio per la quale viene fissata la pubblica
udienza indicata nel dispositivo;
Ritenuto, poi, di dovere disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):
1) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;
2) fissa, per la definizione del presente giudizio, la pubblica udienza del 28 maggio 2015, ore di rito;
3) dispone la compensazione delle spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

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Giuseppe Daniele, Presidente Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore Anna Maria Verlengia, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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