AUTOVETTURE: DUPLICE BENEFICIO NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

AUTOVETTURE: DUPLICE BENEFICIO NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

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AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS

mercoledì, 28 ottobre 2015 – Direttore: Antonio Gigliotti

21 OTTOBRE 2015

Si profila finalmente un intervento che mira a incentivare l’utilizzo di autovetture nell’attività d’impresa. Il cambio di passo è indicato nella Legge di Stabilità 2016 (ancora allo stato embrionale).

Se le misure dovessero essere confermate per le autovetture a deducibilità limitata acquistate nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 si potrebbe usufruire di una percentuale di deducibilità maggiore rispetto a quella attualmente prevista. A tale vantaggio, si aggiunge l’ulteriore misura agevolativa del super ammortamento.

Il super ammortamento anche per le auto – Una delle misure contenute nel disegno di legge di Stabilità 2016 che incide in maniera positiva sulle imprese (ma anche sui professionisti) è quella del super ammortamento. In sostanza, la previsione normativa concede la possibilità a imprese e professionisti che acquistano beni strumentali nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 di maggiorare le ordinarie quote di ammortamento di un importo pari al 40%.

Da un punto di vista oggettivo, la norma in cantiere prevede che il super ammortamento si applichi a tutti i beni strumentali. Restano esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e di taluni beni espressamente individuati dalla norma.

Beneficio anche per le auto – Tra i beni per i quali si potrà usufruire del super ammortamento rientrano le auto, compresi gli acquisti di autovetture a deducibilità ridotta (articolo 164, Tuir), fermo restando il limite massimo di deduzione pari 18.076 euro.

A tale misura agevolativa se ne aggiunge un’altra: l’incremento delle percentuali di deducibilità limitato alle auto acquistate nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016. In particolare, si prevedono i seguenti incrementi dei limiti di deducibilità:

• per le auto in benefit a dipendenti si passerebbe dall’attuale percentuale di deducibilità del 70% al 98%;

• per le autovetture a uso promiscuo non assegnate si passerebbe dall’attuale percentuale di deducibilità del 20% al 28%;

• per gli agenti la percentuale di deducibilità viene innalzata al 100% (dall’80%).

In pratica, l’acquisto di autovetture nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 consentirebbe di calcolare una maggiore percentuale di deducibilità (98%, 28%, 100%) sul 140% del costo effettivo.

Mercoledì, 28 Ottobre 2015 – Direttore: Antonio Gigliotti

Il costo effettivo massimo, pur maggiorato del 40%, non dovrebbe eccedere il limite massimo di deduzione pari a 18.076 euro che prendiamo a base di calcolo per l’ammortamento. Definito l’ammortamento per ciascun periodo d’imposta, questo potrà essere detto per il 28%.

Se il costo d’acquisto maggiorato eccede il suddetto limite, si avrà non il 28% del costo di acquisto maggiorato, ma il 28% del limite massimo di deduzione. In sostanza, si dovrà prendere il minore tra il costo di acquisto “maggiorato” e il limite massimo di deduzione.

A parere della dottrina la misura agevolativa dovrebbe riguardare anche i canoni di leasing delle autovetture, mentre dovrebbero essere esclusi i veicoli utilizzati in noleggio a lungo termine e agli altri costi di gestione (carburanti, manutenzioni, eccetera).

In caso di vendita della autovetture, il super ammortamento non influirà nel calcolo di plusvalenze e minusvalenze.

Nessuna influenza nemmeno per il calcolo del plafond delle manutenzioni e per il test delle società di comodo.

Si potrà tener conto della misura agevolativa per gli acconti previsionali del prossimo 30 novembre.

AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS

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